Regolamento aggiornato ottobre 2025

  • REGOLAMENTO INTERNO E DI ADESIONE
     
    ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA “CER COMUNE DI RICCIONE”

     
    Articolo 1
    Finalità del Regolamento
    1.In esecuzione dello Statuto Sociale è approvato dall’Assemblea dell’Associazione Riconosciuta “CER Comune di Riccione” (di seguito l’”Associazione” o “CER”) il presente Regolamento, che disciplina l’organizzazione dell’Associazione, nonché l’utilizzo degli importi pagati all’Associazione ai sensi delle norme di attuazione dell’art. 22 della Direttiva 2018/2001 s.m.i., ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.lgs. n. 199/2021 s.m.i. e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata).
     
    Articolo 2
    Definizioni
    1.Si rinvia alle definizioni indicate all’art. 1, Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022 s.m.i..
     
    Articolo 3
    Ambito di applicazione
    1.Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per tutti gli associati, nonché per gli Organi dell’Associazione.
    2.Ogni eventuale modifica al presente Regolamento potrà essere proposta solo dal Consiglio di Amministrazione e discussa ed approvata dall’Assemblea nelle forme e nei modi indicati nello Statuto.
    3.Le modificazioni al presente Regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte dell’Assemblea. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.
    4.Questo regolamento è disponibile sul sito internet ufficiale dell’Associazione https://www.cercomunericcione.org e conservato in originale presso la sua sede legale.
     
    Articolo 4
    Finalità e attività dell’Associazione
    1. L’Associazione persegue le finalità e svolge le attività indicate dall’art. 2 dello Statuto.
     
    Articolo 5
    Gli associati e i produttori terzi
    1. L’adesione all’Associazione è aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, queste siano PMI e la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale).
    2. Sono Associati dell’associazione le persone fisiche e i soggetti di diritto o enti che ai sensi e nei limiti di legge, in particolare secondo quanto previsto dalla Direttiva 2018/2001 s.m.i. e dalle relative disposizioni di recepimento, tra cui il D.lgs. n. 199/2021, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e le Regole Operative adottate con DD MASE 22/2024, ss.mm.ii., possono essere associati.
    Possono far parte dell’Associazione tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, nonché i produttori di energia i cui impianti possono rilevare per la condivisione dell’energia ai sensi delle norme di attuazione dell’art. 22 della Direttiva 2018/2001 s.m.i., ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD MASE 22/2024, ss.mm.ii.. Possono essere associati anche soggetti non facenti parte delle configurazioni per le quali venga richiesto l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso ai sensi della Delibera ARERA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD MASE 22/2024, purché abbiano la residenza, il domicilio, la dimora o la sede nell’area delle Configurazioni e abbiano i requisiti richiesti dal d.lgs. 199/2021 e dalle relative norme di attuazione.
    3. Quando nel presente Regolamento si menzionano gli Associati, senz’altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.
    4. Non è ammessa la categoria di Associati temporanei. Il numero degli Associati è illimitato.
    5. Gli Associati prosumer e produttori dovranno sottoscrivere un accordo con l’Associazione ai sensi del paragrafo 1.2.2 delle regole operative adottate dal GSE di cui all’Allegato 1 al Decreto Direttoriale del MASE n. 22 del 23.02.2024 per la messa a disposizione dell’energia prodotta dal proprio impianto ai fini dell’autoconsumo, impegnandosi ad esercire l’impianto compatibilmente con le finalità dell’Associazione e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento. Salvo diversa previsione tra le parti contenuta nell’accordo e, in ogni caso, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, il produttore avrà diritto ad una quota dei benefici secondo quanto previsto dal successivo art. 11, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 dello Statuto. L’accordo prevederà inoltre la possibilità di recesso anticipato, intendendosi come tale quello effettuato dal produttore prima della scadenza naturale del periodo di ammissione alla tariffa incentivante dell’impianto. In questo caso, il recesso anticipato dall’accordo dovrà essere comunicato dal produttore entro il 30 giugno e avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. In caso di recesso:
    a.qualora si tratti di un’impresa, il produttore perderà il diritto alla quota di incentivo di cui all’art. 11 del presente Regolamento per l’anno in cui è esercitato il recesso e per l’anno precedente;
    b.qualora si tratti di soggetti diversi dalle imprese, il produttore perderà il diritto alla quota di incentivo di cui all’art. 11 del presente Regolamento per l’anno in cui è esercitato il recesso.
    Il produttore dovrà inoltre impegnarsi a consentire l’accesso agli impianti, qualora il GSE dovesse richiederlo ai fini dell’espletamento delle attività di verifica e controllo previste dalla Delibera ARERA 727/2022.
    Il modello di accordo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
    6. L’Associazione può stipulare l’accordo di cui al comma precedente per la messa a disposizione di energia destinata all’autoconsumo anche con produttori terzi, secondo quanto previsto dall’art. 2 dello Statuto, che non entrano a far parte dell’Associazione.
    I produttori terzi, che non appartengono alla CER, possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica.
    Anche gli impianti di produzione esterni all’Associazione devono essere conformi a quanto previsto dalle regole operative adottate dal GSE di cui all’Allegato 1 al Decreto Direttoriale del MASE n. 22 del 23.02.2024, ss.mm.ii. e dovranno essere eligibili per gli incentivi secondo le suddette disposizioni.
    Ogni impianto di proprietà di un produttore terzo può essere messo a disposizione di una sola Comunità. La messa a disposizione dell’impianto rileva solo per l’erogazione dei benefici economici e non ai fini della valorizzazione economica dell’energia immessa in rete, che resta liberamente definibile dal produttore.
    Il produttore terzo deve conferire al Referente apposito mandato affinché l’impianto o gli impianti/UP rilevino nell’ambito della configurazione.
    Ai fini della sottoscrizione dell’accordo con l’Associazione, il Produttore terzo dovrà presentare domanda scritta fornendo le informazioni rilevanti ai sensi del presente comma. Sulla domanda decide il Consiglio di Amministrazione.
     
    Articolo 6
    Le Configurazioni e i Comitati Tecnici
    1. Gli Associati si dividono in:
    a.Associati “Fondatori”: gli Associati che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
    b. Associati “Ordinari”: gli Associati diversi dagli Associati Fondatori.
    2. Gli Associati, sia Ordinari che Fondatori, sono suddivisi in categorie a seconda della configurazione di autoconsumo diffuso di appartenenza ai sensi del D.lgs. n. 199/2021 (le “Configurazioni”), in base alla Cabina Primaria di riferimento, con la limitazione geografica, imposta dall’art. 1 dell’Atto Costitutivo, al territorio della regione Emilia-Romagna. La Configurazione di appartenenza di ciascun Associato sarà determinata a seconda della Cabina Primaria cui è connesso (i) il punto di connessione bidirezionale (contemporaneamente di immissione e di prelievo) ovvero (ii) il punto di connessione in prelievo ovvero (iii) il punto di connessione in immissione puro, di cui è titolare ciascun Associato.
    3. Fermo restando che gli Associati possono appartenere ad una sola categoria rappresentativa della Configurazione, nel caso in cui gli Associati siano titolari di più punti di connessione, connessi a diverse Cabine Primarie, al momento dell’iscrizione l’Associato potrà scegliere la categoria di appartenenza ovvero, in difetto di scelta, sarà assegnato alla categoria corrispondente alla Cabina Primaria in cui è titolare di più punti di connessione.
    4. Entro 120 giorni dall’aggiornamento delle aree sottese alle cabine primarie da parte dei distributori ai sensi dell’art. 10.7 dell’Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022 ss.mm.ii., il Consiglio di Amministrazione aggiornerà la composizione delle Configurazioni, tenendo conto delle modifiche dell’ambito territoriale delle Cabine Primarie eventualmente operato dal distributore.
    5. Le Configurazioni sono istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione. Con il presente Regolamento sono istituite le prime 2 Configurazioni: Riccione Nord (corrispondente al territorio della Cabina primaria AC001E00771) e Riccione Sud (corrispondente al territorio della Cabina primaria AC001E00801)
    6. La valutazione sull’istituzione di nuove Configurazioni è rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Amministrazione, ai fini di garantire l’effettività dell’azione dell’Associazione come comunità energetica rinnovabile.
    7. Nel caso sia presentata richiesta di ammissione all’Associazione da parte di soggetti afferenti a cabine primarie la cui Configurazione non sia ancora stata istituita, la richiesta verrà inserita in una lista di attesa, anche ai fini della valutazione di cui al comma 8 che segue, e di ciò verrà data apposita comunicazione al richiedente. Qualora il Consiglio di Amministrazione valuti positivamente la sussistenza degli elementi di cui al comma 8 ai fini dell’istituzione della nuova Configurazione, sarà richiesto al richiedente di confermare l’interesse all’ammissione.
    8. Il Consiglio di Amministrazione valuterà la costituzione di una nuova Configurazione afferente ad una nuova Cabina Primaria al momento dell’ingresso di nuovi Associati prosumer o della possibilità di sottoscrivere accordi con produttori terzi situati in detta cabina primaria sulla base dei seguenti elementi:
    -Entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici della Configurazione in data successiva alla costituzione della CER Comune di Riccione;
    -Potenza complessiva degli impianti fotovoltaici della Configurazione non inferiore ai 10 kWp
    -Energia immessa in rete non inferiore al 30% della produzione degli impianti della Configurazione (a meno che la quota prevista di immissione in rete non superi i 10’000 kWh/anno).
    In presenza degli elementi di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione istituirà la nuova Configurazione qualora vi sia un numero richieste di adesione che consenta potenzialmente di assorbire almeno il 70% dell’energia immessa in rete dagli impianti che intendono essere inseriti nella Configurazione.
    9. Per ogni Configurazione è facoltà del Consiglio di Amministrazione istituire un Comitato Tecnico, che ha la funzione di formulare pareri sull’utilizzo degli importi per la condivisione dell’energia relativi alla propria Configurazione per iniziative coerenti con le finalità dell’Associazione, nell’ambito di un ventaglio di iniziative individuate dal Consiglio di Amministrazione tra quelle proposte da Comune di Riccione.
    10. Gli Associati facenti parte delle singole Configurazioni sono membri di diritto del relativo Comitato Tecnico.
    11. Gli elementi di cui al comma 8 potranno essere modificati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base dell’esperienza acquisita nel corso del funzionamento dell’Associazione.
     
    Articolo 7
    Procedura di ammissione
    1. Chiunque voglia aderire all’Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:
    a. avere i requisiti previsti dallo Statuto;
    b. presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all’aspirante Associato le motivazioni dell’eventuale rigetto della domanda di ammissione come specificato di seguito;
    c. fornire i dati necessari per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e dare mandato all’Associazione per la costituzione e gestione della/e Configurazione/i, secondo quanto previsto dall’art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell’energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell’Articolo 32 del D.lgs. n. 199/2021;
    d. dichiarare di accettare le norme dello Statuto e i regolamenti adottati;
    e.conferire mandato irrevocabile all’Associazione, in persona del Referente, di incassare gli incentivi conseguenti all’energia autoconsumata;
    (nel caso di prosumer/produttori) l’impegno a mettere a disposizione l’impianto all’Associazione e ad esercirlo nel rispetto degli accordi definiti con l’Associazione per le finalità dell’Associazione medesima e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento, nonché nel caso si sia beneficiato di una sovvenzione in conto capitale per la realizzazione dell’impianto grazie all’adesione all’Associazione, dichiarazione di rinunciare alla quota di incentivo prevista dall’art. 11 del presente Regolamento.
    2. La modulistica e le procedure per la domanda di ammissione sono disponibili sul sito dell’Associazione.
    3. Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:
    (nel caso di persone giuridiche) copia della deliberazione dell’organo amministrativo competente con cui si autorizza e dispone l’ingresso del soggetto richiedente nell’Associazione;
    (per i prosumer/produttori) copia dell’accordo con l’Associazione per la messa a disposizione dell’energia prodotta dagli impianti del produttore ai fini dell’autoconsumo di cui all’art. 5 comma 5 che precede, disponibile sul sito dell’Associazione;
    copia del mandato per la costituzione e gestione della/e Configurazione/i, secondo quanto previsto dall’art. 3.4, lett. e) del TIAD e per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE, disponibile sul sito dell’Associazione;
    modello di auto dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, con allegata copia della carta di identità della persona fisica richiedente l’ammissione o del legale rappresentante della persona giuridica richiedente, disponibile sul sito dell’Associazione
    ulteriori informazioni richieste per l’accesso al Servizio per l’Autoconsumo Diffuso.
    4. Ricevuta la domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere al soggetto che intende aderire all’Associazione integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione originariamente presentata, i quali devono pervenire entro trenta giorni da tale richiesta.
    5. La valutazione del Consiglio di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all’Associazione e su quanto necessario a garantire l’effettività dell’azione delle configurazioni di autoconsumo diffuso dell’Associazione quale comunità energetica rinnovabile nel fornire i benefici previsti. In particolare, l’adesione di nuovi associati afferenti, sulla base dei criteri di cui all’art. 6 del presente Regolamento, a cabine primarie la cui Configurazione non sia ancora stata costituita, può essere differita sino alla creazione di una nuova Configurazione.
    6. L’ammissione quale Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso secondo quanto previsto dal successivo art. 8.
    7. Sulle domande di ammissione il Consiglio di Amministrazione decide ogni 3 mesi e dell’eventuale rigetto motivato è data comunicazione entro 30 giorni all’interessato, il quale può proporre ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione all’Assemblea degli Associati, che delibererà sull’accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio di Amministrazione.
    8. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.
     
    Articolo 8
    Permanenza e recesso
    1. Il rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle decisioni assunte dagli Organi dell’Associazione è indispensabile per la permanenza di ciascun Associato nell’ambito della Comunità Energetica Rinnovabile.
    2. Ferme restando le disposizioni previste dallo Statuto e dalla normativa vigente per quanto attiene il recesso e l’esclusione degli Associati dall’Associazione, il recesso anticipato dall’accordo di cui all’art. 5, comma 5 da parte di un associato prosumer o produttore non fa venir meno il rapporto associativo, salvo che il produttore intenda esercitare anche il recesso dall’Associazione ai sensi dello Statuto ovvero l’inadempimento del Produttore costituisca una causa di esclusione ai sensi dello Statuto, che dovrà essere eventualmente dichiarata secondo le previsioni ivi contenute.
     
    Articolo 9
    Banca dati/Piattaforma
    1. L’Associazione costituisce e aggiorna costantemente una banca dati contenente le informazioni relative agli Associati.
    2. Tale Banca dati/Piattaforma ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l’adesione alla CER, verificare la corretta applicazione da parte degli Associati degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e verificare la corretta applicazione da parte degli Associati di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento. Inoltre, fornirà agli Organi dell’Associazione elementi di valutazione per la scelta delle attività da acquisire e conoscere le necessità e le disponibilità degli Associati.
    3. Le notizie per l’istituzione della Banca dati/Piattaforma saranno fornite dagli Associati (persone fisiche o persone giuridiche) e con l’assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all’osservanza degli impegni assunti. Gli Associati sono tenuti a comunicare all’Associazione, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che gli Organi dell’Associazione riterranno opportuno richiedere per l’integrazione e l’aggiornamento dei dati.
    4. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno degli Associati le seguenti informazioni:
    a. (caratteristiche delle persone giuridiche): denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all’area di interesse dell’Associazione con relativi volumi di energia consumata e prelevata nell’ultimo anno solare, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili con relativi volumi di energia prodotta, autoconsumata e immessa sulla rete pubblica nell’ultimo anno solare.
    b. (caratteristiche delle persone fisiche): dati personali, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all’area di interesse dell’Associazione con relativi volumi di energia consumata e prelevata nell’ultimo anno solare, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili con relativi volumi di energia prodotta, autoconsumata e immessa sulla rete pubblica nell’ultimo anno solare.
    5. La banca dati viene conservata nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). Il titolare del trattamento è la Associazione nella persona del legale rappresentante. I dati personali degli associati saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.
     
    Articolo 10
    Valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica immessa in rete e dell’energia elettrica condivisa
    1. L’Associazione ha per oggetto principale, anche se non esclusivo, l’assunzione in nome proprio, per conto e nell’interesse degli Associati della valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dall’Associazione stessa ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 199/2021, promuovendo altresì l’installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile.
    2. Gli Associati all’atto dell’adesione all’Associazione conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del D.lgs. n. 199/2021, dell’art. 3.4 lett. e) del TIAD e della relativa normativa per tempo applicabile, per la costituzione e gestione della Configurazione, nonché la richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.
    3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dall’Associazione, obbligandosi ciascun Associato a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli.
    4. Compete esclusivamente all’Associazione ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti degli Associati.
     
    Articolo 11
    Distribuzione dei benefici
    1. Gli importi corrisposti all’Associazione ai sensi delle norme di attuazione dell’art. 22 della Direttiva 2018/2001 s.m.i., ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del D.lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata), al netto dei costi di gestione dell’Associazione, sono destinati a un Fondo sociale per la realizzazione di progetti con finalità coerenti con quelle dell’Associazione e aventi ricadute sul territorio del Comune di Riccione e degli altri territori nei quali saranno attivate le Configurazioni.
    2. Gli incentivi legati alla condivisione dell’energia elettrica tra i membri sono erogati dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE all’Associazione secondo uno schema di acconti mensili e conguaglio annuale.
    3. Agli Associati produttori e prosumer, che non abbiano beneficiato del PNRR o altra sovvenzione in conto capitale, e ai produttori terzi che abbiano sottoscritto un accordo con l’Associazione, ove ivi previsto, spetta una quota degli incentivi generati dal loro impianto. Detta quota, corrisposta dal Referente su base annuale ed entro il 15 settembre di ogni anno a partire da quello successivo a quello di adesione in relazione all’anno precedente, concorre a mantenere positivi i flussi di cassa finanziari cumulati del prosumer nei primi 10 anni di progetto.
    Le quote sono variabili e non possono eccedere il 10% del totale degli incentivi prodotti nell’anno dal singolo impianto.
    La quota di competenza di ciascun anno viene calcolata considerando i seguenti parametri, come riportati nell’Allegato I:
    a. la potenza nominale dell’impianto (kWp) facente parte della CER;
    b. l’eventuale applicazione della detrazione fiscale di cui all’art. 16-bis, D.pr 917/86;
    c. il valore economico degli incentivi annuali generati dell’impianto, come comunicati dal GSE;
    d. il costo medio annuo dell’energia elettrica e il valore di vendita dell’energia elettrica prodotta alla rete (cd Ritiro Dedicato – RID);
    e. alcuni parametri standard, aggiornati annualmente ove necessario;
    A fronte di questi parametri, il calcolo avviene con il seguente metodo per ciascun impianto:
    1) Calcolo della quota ottimale di competenza
    Dati i parametri, si calcola la quota ottimale di competenza tale da mantenere positivi i flussi di cassa cumulati finanziari del prosumer nei primi 10 anni di progetto.
    2) Aggiustamento, se necessario, della quota ottimale e calcolo della quota effettiva
    Se la quota ottimale risulta maggiore del 10% degli incentivi generati sull’anno dall’impianto, la quota effettiva corrisponde al 10% degli incentivi stabilito come valore massimo.
    Se la quota ottimale risulta inferiore al 10% degli incentivi generati sull’anno dall’impianto, la quota effettiva corrisponde alla quota ottimale.
    Il calcolo si esegue tramite un modello in formato excel predisposto per ognuna delle Configurazioni, e aggiornato annualmente.
    Nel dettaglio, si applica quanto segue:
     
    Qei​ = Qoi​   se   Qoi≤0,10 Inci 
    altrimenti
    Qei = 0,10  Inci   se Qoi > 0,10 Inci 
     
     
    con
    Qoi quota ottimale di incentivi necessari a rendere positiva la somma dei flussi di cassa finanziari nei primi 10 anni di adesione all’Associazione, per l’impianto i
    Qei: quota annua effettiva riconosciuta all’impianto i
    Inci: valore economico dell’incentivo annuale corrisposto per l’impianto i
    È sempre fatta salva la possibilità per ciascun soggetto prosumer di rinunciare alla propria quota di incentivi spettanti per singolo impianto calcolati secondo le modalità presentate. La rinuncia si manifesta in sede di adesione all’Associazione e rimane invariata nel tempo. Per i soggetti produttori terzi, la stessa viene esplicitata nell’accordo tra l’associazione e il produttore.
    4. A ciascuno degli Associati cosumer spetta una quota del 20% del totale degli incentivi generati nell’anno per l’energia rispettivamente condivisa. È sempre fatta salva la possibilità per ciascun soggetto consumer di rinunciare alla propria quota di incentivi spettanti.
    5. Al netto di quanto previsto ai commi 3 e 4, gli importi per la condivisione dell’energia saranno destinati al Fondo sociale per sostenere le iniziative individuate dal Consiglio di Amministrazione tra le proposte del Comune di Riccione, deliberate dall’Assemblea previo parere vincolante del relativo Comitato Tecnico, se istituito.
    6. Resta inteso che in ogni caso l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all’Allegato 1 del DM n. 414 del 07/12/2023, sarà destinato al Fondo sociale e utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
    7. Resta inoltre inteso che, nel caso in cui le tariffe premio non siano sufficienti a coprire i costi di gestione dell’Associazione nel rispetto della destinazione della quota eccedentaria, i costi di gestione dovranno essere pagati utilizzando le altre risorse economiche di cui all’art. 8 e  9 dello Statuto.
     
    Articolo 12
    Contribuzione ai fini del funzionamento dell’Associazione
    1. È facoltà del Consiglio di Amministrazione prevedere una quota associativa annuale di adesione, anche differenziata per tipologia di Associato aderente, che contribuirà insieme ad altre entrate alla copertura dei costi di funzionamento dell’Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa, fermo restando che alle diverse categorie di Associati sono riconosciuti i medesimi diritti.
    2. L’eventuale quota associativa deve essere determinata entro il 30 giugno di ogni anno e sarà esigibile dal 1° gennaio dell’anno successivo.
    3. Per i nuovi associati la quota dell’anno in corso, ove prevista, andrà corrisposta al momento dell’adesione in misura proporzionale al periodo residuo dell’annualità in corso.
    4. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
     
    Articolo 13
    Adozione
    1. Il presente Regolamento e il relativo allegato I, che ne forma parte integrante, è stato adottato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20/10/2025

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